Promozione della LIS in Sicilia

LEGGE APPROVATA IL 18 OTTOBRE 2011

Promozione della lingua dei segni italiana (LIS)

Art. 1.

Valorizzazione di organismi associativi

1. La Regione valorizza il ruolo degli organismi associativi riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica come persone giuridiche di diritto privato e come enti morali che esercitano un compito di rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici di soggetti con handicap auditivo.

2. La Regione può stipulare convenzioni, senza oneri a carico del bilancio regionale, oltre che con gli organismi di cui al comma 1, anche con enti rappresentativi in ambito regionale per la realizzazione di programmi di intervento in favore dei soggetti sordi. I criteri della rappresentatività dei predetti enti sono definiti con successivo decreto dell’assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale, previo parere vincolante della V Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana.

3. Gli interventi di cui alla presente legge sono coordinati con quelli previsti all’articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979.

Art. 2.

Promozione della LIS

1. In coerenza con le risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C379 del 7 dicembre 1998, nonché con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18, la Regione promuove la Lingua dei Segni Italiana (LIS) come strumento di Riferimenti XV Legislatura Numero 684 del 9.02.11

 

Lingua dei Segni Italiana (LIS) come strumento di ausilio e di integrazione della comunità dei sordi, la sua acquisizione ed il suo uso.

Art. 3.

Regolamento di attuazione

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale di concerto con l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sono adottate le norme di attuazione di quanto previsto dall’articolo 2. Il regolamento di cui al presente comma:

a) disciplina le modalità di utilizzo della LIS in ambito scolastico e universitario, nel rispetto delle rispettive autonomie;

b) promuove, nel rispetto dell’autonomia universitaria, sia nell’ambito dei corsi di laurea sia nella formazione post lauream, l’insegnamento e l’uso da parte degli studenti, della LIS e delle altre tecniche, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde;

c) reca disposizioni volte a promuovere nei rapporti con le amministrazioni pubbliche locali, l’amministrazione regionale e gli enti strumentali della Regione, l’uso effettivo della LIS e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle persone sorde;

d) promuove la diffusione della LIS come strumento e modalità di accesso all’informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive;

e) dispone circa i metodi di verifica sull’attuazione della presente legge.

 

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